Sez. 6, Sentenza n. 29816 del 06/07/2001 CC (dep. 26/07/2001) Rv. 221334 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Carattere patrimoniale delle misure di prevenzione indicate nell'art. 10 della legge n. 575 del 1965 - Sussistenza - Attribuzione fittizia a terzi della titolarità di beni al fine di eludere tale disposizione - Reato di cui all'art. 12 quinquies d. l. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992 - Configurabilità.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
Le misure di prevenzione indicate nell'art. 10 l. n. 575 del 1965, in quanto comportano l'inibizione del normale svolgimento dell'attività di impresa, implicano una deminutio patrimonii e, pertanto, sono di natura patrimoniale, con la conseguenza che l'intestazione fittizia a terzi della titolarità di beni o altre utilità al fine di eludere tale disposizione integra il reato di cui all'art. 12 quinquies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (trasferimento fraudolento di valori), conv. con modif. nella legge 7 agosto 1992, n. 356.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)