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Sez. U, Sentenza n. 8 del 28/02/2001 Ud. (dep. 24/05/2001) Rv. 218768 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Reato di trasferimento fraudolento di valori previsto dall 'articolo 12 quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 - Natura di reato istantaneo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218768-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

Il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa. (Fattispecie relativa all'individuazione del "tempus commissi delicti" al fine di determinarne l'anteriorità o meno rispetto al momento della consegna dell'imputato da parte di uno Stato estero a seguito di estradizione).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)