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Sez. 3, Sentenza n. 46779 del 07/12/2011 Ud. (dep. 19/12/2011) Rv. 251643 - 01

SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI | Erronea qualificazione dell'atto come querela - Applicabilità anche alla figura del "denunciante" - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251643-01

SENTENZA - CONDANNA DEL QUERELANTE ALLE SPESE E AI DANNI

L'erronea qualificazione giuridica dell'atto da parte del privato come querela anziché, più correttamente, come denuncia, in relazione a reato procedibile d'ufficio, non determina la condanna di quest'ultimo alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione dell'imputato con le formule previste dagli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., in quanto tali disposizioni si riferiscono esclusivamente alla figura del querelante. (In motivazione la Corte ha precisato che non assume rilevanza la costituzione di parte civile del denunciante che, a differenza di quanto previsto per l'ipotesi del querelante, costituitosi parte civile, non è causa di condanna al pagamento delle spese processuali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)