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Sez. 1, Sentenza n. 10908 del 27/09/1994 Ud. (dep. 31/10/1994) Rv. 200181 - 01

Sentenza - Condanna del querelante alle spese e ai danni | Qualificazione dell'atto di parte come querela o denuncia - Riferimento all'imputazione formulata - Contestazione di reato contravvenzionale - Qualificazione dell'atto di parte come denuncia - Condanna del querelante alle spese - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200181-01

Sentenza - Condanna del querelante alle spese e ai danni

La qualificazione dell'atto di parte come querela o denuncia va effettuata in relazione all'imputazione formulata. Pertanto, qualora si sia preceduto per un reato contravvenzionale, l'atto va qualificato come denuncia con conseguente impossibilità di condannare la parte alle spese ai sensi degli artt. 427 e 542 cod. proc. pen., non avendo essa la veste di querelante. (Nella fattispecie si era proceduto a seguito di querela per il reato di cui all'art. 660 cod. pen. dal quale l'imputato era stato assolto perché il fatto non sussiste, con condanna della querelante alla rifusione delle spese processuali in favore del predetto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 427 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 427 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 542 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 542 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)