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Sez. L, Sentenza n. 12366 del 05/12/1997 (Rv. 510748 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI | Anticipazione del tipo di sanzione divisato dal datore - Illegittimità - Insussistenza.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510748-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI

In tema di sanzioni disciplinari, all'atto della contestazione dell'addebito ex art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 non è preclusa al datore di lavoro la possibilità di anticipare il tipo di sanzione che si intende adottare, in quanto tale anticipazione non si pone in contrasto né con la lettera né con la "ratio" dell'art. 7, sempre che, ovviamente, sia comunque seguito il prescritto "iter" disciplinare.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)