Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 05/09/1968 (Rv. 335556 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI GIA PROVATI - SUFFICIENZA - DINIEGO DI ULTERIORI MEZZI DI PROVA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Il giudice non ha l'Obbligo di motivare il diniego di ulteriori prove quando dalla decisione adottata risulti che egli ha desunto dalle prove gia acquisite la certezza sull'esistenza o sull'inesistenza dei fatti posti a fondamento della domanda o dell'eccezione. (Conf. Alla sent. N. 2548-66, mass. N. 324908).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)