Sez. L, Sentenza n. 14001 del 13/12/1999 (Rv. 532142 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Fattispecie relativa all'art. 4 del contratto collettivo per i dipendenti di aziende di pulizia.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione data dal giudice di merito al contratto collettivo di diritto comune è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della sussistenza di una motivazione coerente e logica nonché del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie la Suprema Corte ha confermato l'interpretazione, accolta dal giudice del merito, dell'art. 4 del contratto collettivo applicabile ai dipendenti di aziende di pulizia ritenendo che tale disposizione non facesse insorgere il diritto dei lavoratori dipendenti dalla precedente azienda di pulizie ad essere assunti alle dipendenze della nuova azienda aggiudicatrice dell'appalto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)