Sez. L, Sentenza n. 7729 del 23/04/2004 (Rv. 572257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Attività riservata al giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'accordo integrativo regionale per le imprese di pulizia della Regione Lazio.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in applicazione dell'art. 6 dell'Accordo integrativo regionale del 1 febbraio 1991 per i dipendenti delle imprese di pulizia della Regione Lazio, aveva ritenuto che l'obbligo dell'impresa subentrante di assumere i dipendenti della precedente impresa fosse subordinato alla presenza, risultante da documenti certi e incontestati, dei dipendenti nell'organico di questa, senza necessità di uno specifico incontro delle parti né di una formale comunicazione dei lavoratori da parte della preesistente impresa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)