Sez. U, Sentenza n. 401 del 28/01/1978 (Rv. 389702 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI DINANZI ALL'AGO - QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITTIMITA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO INSORTA IN VIA PREGIUDIZIALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DINANZI ALL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORITA GIUDIZIARIA ORDINARIA - CONTROVERSIA TRA PRIVATI DINANZI ALL'AGO - QUESTIONE RELATIVA ALLA LEGITTIMITA DI UN ATTO AMMINISTRATIVO INSORTA IN VIA PREGIUDIZIALE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - PERSISTENZA - DEDUZIONE DELLA QUESTIONE DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONSEGUENZE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DINANZI ALL'AGO.*
La questione relativa alla legittimita di un atto amministrativo (nella specie, rifiuto di licenza di commercio) ove insorga, in via pregiudiziale, in controversia pendente fra privati davanti al giudice ordinario e devoluta alla Competenza giurisdizionale del giudice medesimo (nella specie, trattandosi di controversia su rapporto di affitto di azienda e sulla concessione di sequestro conservativo a tutela dei relativi diritti), non puo spiegare alcun rilievo al fine dell'esclusione della predetta giurisdizione, in quanto va definita incidenter tantum dal giudice adito, al limitato fine della decisione sulla contesa fra i privati. Questa irrilevanza della questione, in ordine alla giurisdizione, sussiste anche nel caso in cui essa sia oggetto di altra controversia pendente davanti al giudice amministrativo, in quanto tale circostanza potrebbe determinare solo un'ipotesi di sospensione necessaria del processo, a norma dell'art 295 cod proc civ. (V 1584/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)