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Sez. 3, Sentenza n. 2362 del 06/02/1995 Ud. (dep. 09/03/1995) Rv. 201967 - 01

Sanità pubblica - In genere | D.L. n. 3 del 1995 - Applicabilità - Condizioni - Centro di raccolta, demolizione, rottamazione e recupero di veicoli usati - Applicabilità della disciplina - Destinazione oggettiva ed effettiva al riutilizzo di tutti i residui - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-02-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201967-01

Sanità pubblica - In genere

Il decreto legge 7 gennaio 1995, n. 3 trova applicazione soltanto se esista positivamente in atti la prova della destinazione al riutilizzo di tutti i rifiuti, considerati solo in questo caso come residui derivanti da ciclo di produzione o di consumo utilizzati in un processo produttivo o di combustione per la produzione di energia, in base al chiaro dettato degli artt. 1 e 3 del predetto decreto legge. Questa soluzione è confortata dal D.M. 10 agosto 1994, nel quale sono indicati ai fini della riutilizzazione come fonti di energia solo alcuni "fluff" da macinazione di autoveicoli e pneumatici fuori uso, derivanti da produzione, vendita, sostituzione e ricostruzione, prescrivendosi per i primi la separazione dei componenti metallici, onde è necessario un trattamento degli stessi dai quali inferire la loro oggettiva ed effettiva destinazione al riutilizzo. Un centro di raccolta, demolizione rottamazione e recupero di veicoli usati potrà rientrare in questa disciplina solo quando risulti positivamente in maniera oggettiva ed effettiva la destinazione al riutilizzo di tutti i residui. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pluralità di attività svolta e di possibili impieghi di cui sono suscettibili i veicoli da rottamare e da demolire esclude, secondo quanto risulta chiaramente dall'imputazione, la loro integrale destinazione al riutilizzo e, quindi, l'applicabilità della disciplina più favorevole stabilita dal D.L. in esame).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 07/01/1995 num. 3 CORTE COST., DM 10/08/1994

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)