Sez. 5, Sentenza n. 17919 del 06/09/2004 (Rv. 576787 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Poteri del giudice di appello - Sentenza di primo grado - Condanna al pagamento degli "interessi legali" - Interpretazione - Potere del giudice di appello, anche in assenza di richiesta di parte, di indicare la legge speciale regolatrice della misura degli interessi dovuti - Sussistenza - Limiti - Fattispecie in tema di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE
Allorché il giudice adoperi genericamente la formula "interessi legali", questa, lungi dall'implicare il necessario rinvio alla disciplina codicistica, unicamente sta ad indicare trattarsi di interessi previsti dalla legge, atteso che gli interessi stabiliti, con riferimento a determinati crediti, da norme speciali di legge - in misura diversa da quella fissata in via generale dal codice civile - sono interessi legali. Ne consegue che il giudice di appello, nel caso in cui il giudice di primo grado si sia limitato a condannare al pagamento degli "interessi legali", ha il potere - dovere di indicare la legge speciale regolatrice della misura degli interessi nel caso concreto, indipendentemente da una specifica richiesta di parte, a meno che la relativa questione sia stata espressamente dibattuta e risolta con pronuncia sulla quale si sia formato il giudicato (nella fattispecie, la Suprema Corte ha rigettato il motivo di ricorso avverso la sentenza della corte d'appello, la quale, in materia di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese, dopo che il giudice di primo grado aveva condannato l'amministrazione al pagamento degli "interessi legali" sulle somme da rimborsare, aveva precisato, pur in assenza di doglianza sul punto, che la disciplina degli interessi dovuti al contribuente era quella dettata dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 26/01/1961 num. 29 art. 1 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)