Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 28/08/2000 (Rv. 539797 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Interessi in misura superiore a quella stabilita dal cod.civ. previsti da leggi speciali per determinati crediti - Natura - Conseguenze - Obbligo del giudice di liquidazione nella misura prevista anche in assenza di richiamo alla normativa speciale - Sussistenza - Richiesta in appello degli interessi previsti dall'art. 93 d.P.R. n. 43 del 1973 essendo stata in primo grado avanzata una generica richiesta di interessi legali - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI
Gli interessi stabiliti da norme speciali di legge, con riferimento a determinati crediti, in misura diversa da quella fissata in via generale dal cod. civ., sono interessi legali, onde la richiesta di questi, ancorché senza indicazione della norma speciale che ne stabilisce la misura, ne impone la liquidazione ad opera del giudice, che, in base al principio "iura novit curia", è tenuto a conoscere e ad applicare la disciplina speciale che regola, in determinate materie, la misura degli interessi legali in maniera difforme da quella generale, dovendosi perciò escludere che sia configurabile come domanda nuova la richiesta in appello degli interessi nella misura prevista dall'art. 93 d.P.R. n. 43 del 1973, quando in primo grado sia stata genericamente richiesta la liquidazione degli interessi legali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1284 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 364, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)