Sez. L, Ordinanza n. 23257 del 28/08/2024 (Rv. 672194-02)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Crediti previdenziali - Controversia sull'ammontare - Ricalcolo del trattamento - Prescrizione decennale - Fondamento - Art. 47-bis d.p.r. n. 639 del 1970 - Irrilevanza - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE
In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non rilevando in contrario l'art. 47-bis
d.p.r. nr. 639 del 1970, disposizione inapplicabile alla fattispecie del credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione.
Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 com. 1 lett. 4, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)