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Sez. L - , Sentenza n. 31527 del 25/10/2022 (Rv. 665981 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Crediti previdenziali - Controversia sull’ammontare - Ricalcolo del trattamento - Prescrizione quinquennale - Inapplicabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2022-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665981-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - IN GENERE

In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto

che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili).

Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129 com. 1, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)