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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6565 del 09/03/2020 (Rv. 657392 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione - Relazione ex art. 148 c.p.c. - Contenuto - Generalità del ricevente - Assenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657392-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 c. p. c., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 c. p. c. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)