Sez. 1, Sentenza n. 322 del 11/01/2007 (Rv. 595550 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Relazione ex art. 148 cod. proc. civ. - Identificazione del consegnatario - Generalità e rapporto con il destinatario della notificazione - Necessità - Mancata indicazione delle generalità - Conseguenze - Nullità della notificazione ex art. 160 cod. proc. civ. - Identificabilità del consegnatario attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario - Conseguenze - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazione, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica è nulla ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. per incertezza assoluta su detta persona, a meno che la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. (Nella specie, relativa a notificazione eseguita "a mani del figlio convivente", la S.C. ha ritenuto che la valutazione di sicura identificabilità era stata positivamente effettuata dal giudice di merito e che la contestazione di essa, da parte del ricorrente, integrasse una inammissibile censura in fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)