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Sez. 3, Sentenza n. 3452 del 20/10/1975 (Rv. 377619 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - COSTITUZIONE IN APPELLO - PRECLUSIONI - FACOLTA E POTERI.*
Stato
decisa il 1975-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377619-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE (TARDIVA COMPARIZIONE) - COSTITUZIONE IN APPELLO - PRECLUSIONI - FACOLTA E POTERI.*

Colui il quale sia rimasto contumace nel giudizio di primo grado non puo godere, nel giudizio di appello, di diritti maggiori di quanti spettino al litigante che sia stato presente nel giudizio di primo grado e deve, quindi, accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni gia verificatesi, mentre puo solo valersi, come ogni altra parte, delle facolta concesse dal secondo comma dell'art 345 cod proc civ. (Conf 10/67, mass n 325610).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)