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Sez. L, Sentenza n. 3868 del 08/08/1978 (Rv. 393444 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI E DECADENZE APPLICABILI.*
Stato
decisa il 1978-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393444-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE - APPELLANTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO - PRECLUSIONI E DECADENZE APPLICABILI.*

La parte rimasta volontariamente contumace in primo grado non puo godere, nel giudizio di appello, di diritti maggiori di quelli che spettano alla parte che sia stata presente in quel primo giudizio e deve, di conseguenza, accettare il processo nello stato in cui si trova con tutte le preclusioni e le decadenze gia verificatesi. Pertanto, in applicazione di questo principio, in tema di controversie individuali di lavoro o di assistenza e previdenza obbligatorie, l'appellante, contumace in primo grado, attesa la formulazione dell'art 437, comma secondo, cod proc civ, (nuovo testo) che fa divieto di proporre in appello nuove domande ed eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonche nuovi mezzi di prova salve le eccezioni ivi previste, soggiace alle preclusioni o decadenze nelle quali sia incorso per essere decaduto, omettendo di costituirsi ritualmente in primo grado, dal diritto di proporre le dette domande ed i mezzi di prova di cui intendesse avvalersi. (V 3452/75, mass n 377619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)