Sez. 1, Sentenza n. 18150 del 05/09/2011 (Rv. 619614 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione - Obbligazione "ex delicto" - Esclusione - Obbligazione "ex lege" - Configurabilità - Fondamento - Carattere indennitario - Conseguenze - Decorrenza degli interessi legali della domanda - Ammissibilità - Rivalutazione - Esclusione.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
L'obbligazione avente ad oggetto l'equa riparazione si configura, non già come obbligazione "ex delicto", ma come obbligazione "ex lege", riconducibile, in base all'art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell'ordinamento giuridico e dal suo carattere indennitario discende che gli interessi legali possono decorrere, semprechè richiesti, dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo cui gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere d'incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria, mentre, in considerazione del carattere indennitario dell'obbligazione, nessuna rivalutazione può essere accordata.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)