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Sez. 1, Sentenza n. 11159 del 10/06/1982 Ud. (dep. 23/11/1982) Rv. 156286 - 01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE LEGALE - PRESUPPOSTI - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE APPARENTE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156286-01

SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE LEGALE - PRESUPPOSTI - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - MOTIVAZIONE APPARENTE - NOZIONE.*

In tema di Obbligo della motivazione, sancito dalle norme processuali come fondamentale, essa, per essere legale, deve avere i caratteri essenziali, che la qualificano motivazione propriamente detta, i quali sono: 1) quello della correttezza, nel senso della sua aderenza alle risultanze processuali acquisite; 2) quello della completezza, nel senso della sua estensione a tutti gli elementi, offerti dal processo, influenti per la formazione dei singoli giudizi e conducenti al giudizio decisivo; 3) quello della logicità, nel senso della sua conformità ai canoni che presiedono alle forme del ragionamento ed a questo conferiscono la natura di atto di dimostrazione della verità. L'assenza di uno o più di questi caratteri esclude in quello che è stato l'elaborato motivo del giudizio di merito la natura di vera e propria motivazione, il che si usa anche esprimere con la qualifica di motivazione apparente, che vale, giuridicamente, come Mancanza di motivazione. (V mass n 150472; (V mass n 149489; (V mass n 146854; (V mass n 146374; (V mass n 146058; (V mass n 144915; (V mass n 143291 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)