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Sez. 3, Sentenza n. 1428 del 15/05/1971 (Rv. 351699 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RILEVANZA DELL'USO DELLA COSA LOCATA - DESTINAZIONE AD USO DI ALBERGO - INADEMPIENZA DEL CONDUTTORE AGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351699-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - CRITERIO DI DETERMINAZIONE - LOCAZIONE - INADEMPIMENTO DEL CONDUTTORE - RILEVANZA DELL'USO DELLA COSA LOCATA - DESTINAZIONE AD USO DI ALBERGO - INADEMPIENZA DEL CONDUTTORE AGLI OBBLIGHI DI MANUTENZIONE - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*

Nel valutare ai fini dell'art 1455 cod civ l'importanza dell'inadempimento del conduttore, avuto riguardo all'interesse del locatore, si deve tener conto dell'essenziale criterio di misura, desumibile dallo uso della cosa locata. Pertanto, nell'ipotesi di destinazione della cosa ad uso particolarmente qualificato, quale la destinazione ad uso di albergo, il metro di valutazione delle eventuali inadempienze del conduttore, specie in materia di obblighi di manutenzione ex contractu o ex lege, e diverso da quello relativo al caso dell'indifferenziata destinazione ad uso 'qualsiasì della cosa locata.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)