Sez. 3, Sentenza n. 24206 del 14/11/2006 (Rv. 593312 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA | Violazione - Presupposti - Esercizio del meretricio nell'immobile locato ad uso albergo - Gravità dell'inadempimento del conduttore - Valutazione - Necessità - Gravità "in re ispa" dell'inadempimento - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - USO DELLA COSA LOCATA
Il conduttore di un'immobile, ai sensi dell'articolo 1587 cod. civ., viola l'obbligo di usare la diligenza del buon padre di famiglia nel godimento della cosa locata non soltanto quando rechi danni materiali alla stessa, ma anche quando agisca in modo tale da ledere l'interesse del locatore alla conservazione del suo valore locativo. In particolare, il comportamento del conduttore che consenta l'esercizio del meretricio nell'immobile locato ad uso albergo, anche se riveste carattere di illecito penale, può assurgere a causa determinante della risoluzione del contratto se si concreti in una violazione dell'articolo 1587 cod. civ. e, cioè, in un abuso della "res" locata che in qualche modo la pregiudichi. (Nella specie, la S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito perchè questa, avendo ravvisato inadempimento del conduttore per essere l'albergo destinato all'esercizio del meretricio, lo aveva ritenuto di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto, affermando genericamentre che "ogni ulteriore considerazione pare superflua anche in ordine al pregiudizio che ne conseguiva per le proprietarie a seguito della diffusione di tali notizie").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)