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Sez. 2, Sentenza n. 5472 del 16/05/1991 (Rv. 472186 - 01)

Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - In genere | Condono edilizio - Concessione in sanatoria - Incidenza nei rapporti tra privati - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472186-01

Urbanistica - Concessione (e licenza) edilizia - In genere

A differenza della concessione in deroga prevista dall'art. 41 "quater" della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo di cui alla legge 6 agosto 1967 n. 765, la quale esplica i suoi effetti anche fra i rapporti tra privati, che restano assoggettati alla disciplina convenuta nella concessione stessa, il rilascio della concessione in sanatoria previsto dagli artt. 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985 n. 47 sul cosiddetto "condono edilizio", non comporta alcuna deroga alla vigente normativa urbanistica, limitandosi a disciplinare la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale per fini di interesse pubblico, con la conseguenza che nelle controversie fra privati confinanti, relative alla violazione delle norme urbanistiche, la sanatoria, inerendo al solo rapporto pubblicistico fra la pubblica amministrazione ed il privato costruttore, non può incidere nei rapporti fra quest'ultimo e i vicini, i quali, nel caso di violazione delle norme suddette, conservano il diritto ad ottenere il risarcimento del danno, e, nel caso di inosservanza delle norme di cui agli artt. 873 e seguenti cod. civ., anche il diritto alla riduzione in pristino.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quater CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)