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Sez. 2, Sentenza n. 9101 del 07/07/2000 (Rv. 538317 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE | Distanze nelle costruzioni - Prescrizioni del regolamento edilizio del Comune di Pistoia - Imposizione di distanze minime dal confine del lotto di pertinenza e dal confine di zona - Costruzione eseguita in zona agricola in violazione delle distanze - Destinazione ad abitazione civile - Condono edilizio - Incidenza sui rapporti fra il privato costruttore e i vicini - Esclusione - Legittimità dell'opera eseguita sul confine con la residua superficie agricola - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538317-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - IN GENERE

In tema di distanze, l'art. 35 del regolamento edilizio del Comune di Pistoia, il quale prescrive che "per tutte le nuove costruzioni, escluse quelle da eseguire nelle zone di completamento, dovrà essere osservata una distanza minima di mt. cinque dal confine del lotto di pertinenza. Tale distanza dovrà essere osservata anche dal confine di zona", è applicabile anche alle costruzioni compiute in zona agricola. Nè può ritenersi che il condono con il quale l'Amministrazione pubblica abbia concesso al privato di destinare ad abitazione civile la costruzione eseguita in zona agricola, determini l'urbanizzazione della porzione di area agricola occupata dall'immobile e la conseguente legittimità dell'opera eseguita sul confine con la residua superficie agricola, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 8 delle norme di attuazione del piano regolatore generale e 39 lettera D) del regolamento edilizio comunale, per i quali "quando il confine del lotto coincide con il limite di zona, oltre il quale si trovi la zona agricola, è consentito costruire sul confine del lotto". Il condono, infatti, inerisce al solo rapporto pubblicistico fra la Amministrazione pubblica e il privato costruttore, ma non incide sui rapporti fra quest'ultimo e i vicini, i quali conservano il diritto ad ottenere la riduzione in pristino in caso di inosservanza delle norme sulle distanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)