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Sez. 5, Sentenza n. 40881 del 18/11/2025 Cc. (dep. 19/12/2025) Rv. 289073-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento a soggetti diversi dalla persona offesa - Condizioni - Onere di motivazione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289073-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il divieto di avvicinamento può essere esteso anche a soggetti diversi dalla persona offesa - quali prossimi congiunti, persone con lei conviventi o alla medesima legate da relazione affettiva -, a condizione che siano indicate le specifiche ragioni che giustificano le aggiuntive limitazioni alla libertà di circolazione dell'obbligato, dovendosi contemperare le esigenze di tutela della vittima con quelle di salvaguardia dei rapporti esistenti tra i soggetti terzi e l'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto adeguatamente rappresentate le ragioni di estensione del divieto di avvicinamento, oltre che alla persona offesa, anche al di lei convivente, giustificata non solo in considerazione del suo legame affettivo con la destinataria della condotta persecutoria ma anche per essere stato egli stesso, a sua volta, vittima di aggressioni, minacce e atti di intimidazione).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)