Sez. 5, Sentenza n. 24814 del 13/04/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290391-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento alla persona offesa - Art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen. come modificato dell'art. 3, comma 1, lett. i), legge n. 181 del 2025 - Previsione di una distanza non inferiore a mille metri - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 282-ter, commi 1 e 2, cod. proc. pen., come modificato dell'art. 3, comma 1, lett. i), legge 2 dicembre 2025, n. 181, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 16 Cost., nella parte in cui prevede la distanza minima di mille metri prevista per il divieto di avvicinamento, trattandosi di scelta discrezionale del legislatore non irragionevole, considerata la necessità di garantire, a fronte di un sacrificio relativamente sostenibile per l'indagato, un più tempestivo intervento delle forze dell'ordine nel caso di violazione del provvedimento cautelare, in modo da prevenire il pericolo di evoluzione di condotte persecutorie in più gravi delitti lesivi della incolumità della persona offesa.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST., Legge 02/12/2025 num. 181 art. 3 com. 1 lett. I), Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)