Sez. 3 - , Ordinanza n. 15068 del 31/05/2021 (Rv. 661556 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Conclusioni incoerenti con le premesse tratte dalle informazioni emergenti dalle acquisite C.O.I.- Vizio di motivazione - Sussistenza - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In materia di protezione internazionale, è nulla per motivazione apparente la decisione del giudice del merito che, dopo aver dato conto delle C.O.I. assunte nell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria, formuli conclusioni disancorate dalle informazioni emergenti dalle fonti ufficiali richiamate, sì da apparire del tutto incoerenti rispetto alle premesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con cui il giudice di merito, dopo aver riportato informazioni in ordine alla vasta corruzione della magistratura e delle forze di polizia che determinava una situazione insicurezza nel paese d'origine del richiedente, per l'assenza di tutela da parte dell'amministrazione della giustizia, aveva illogicamente concluso nel senso che non si ravvisassero inefficienze tali da giustificare la concessione della protezione invocata).
Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)