Sez. 1 - , Ordinanza n. 6527 del 06/03/2019 (Rv. 653115 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità di espropriazione di terreni non edificabili - Contestazione da parte dell'espropriato - Stima - Criterio del valore venale pieno - Rilevanza - Prova dello sfruttamento ulteriore rispetto a quello agricolo - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell'espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l'interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (come, ad esempio, parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti), sempre che tali possibilità siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative. (Fattispecie relativa ad un terreno ablato per la costruzione di un palazzetto dello sport, le cui particelle ricadevano tutte in "zone F-uso pubblico" ai sensi delle n.t.a. del P.R.G.).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis, Legge 08/08/1992 num. 359, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 40, Legge Reg. Puglia 22/02/2005 num. 3 art. 19 com. 2, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2, Costituzione art. 42 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)