Sez. 1 - , Ordinanza n. 24744 del 12/08/2022 (Rv. 665630 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Aree comprese nella “zona F” di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 – Edificabilità – Condizioni – Possibilità di edificazione su iniziativa privata - Previsione negli strumenti urbanistici – Necessità - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di liquidazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, affinché possano
ad attrezzature e impianti di interesse generale), non è sufficiente che l'intervento pubblico sia realizzabile in linea astratta, anche ad iniziativa privata, essendo necessaria la specifica previsione di tale possibilità da parte dello strumento urbanistico, quale espressione di una scelta di programmazione politica finalizzata a dotare il territorio di attrezzature e servizi ritenuti realizzabili secondo tali modalità. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo all'espropriazione di aree destinate a "servizi sovracomunali", per le quali le norme tecniche di attuazione escludevano l'attività edificatoria ad iniziativa privata, riservandola al Comune, in maniera diretta o attraverso un soggetto convenzionato).
Costituzione art. 42 com. 3, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 32, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)