Sez. 1, Sentenza n. 1619 del 13/03/1996 Cc. (dep. 13/05/1996) Rv. 204611 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Misura alternativa alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Mancanza di lavoro - Ostatività assoluta al beneficio - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
In tema di misure alternative alla detenzione deve ritenersi che lo svolgimento di attività lavorativa può costituire un mezzo di reinserimento sociale ed è, quindi, valutabile nel più generale giudizio di idoneità della misura alternativa dell'affidamento in prova. Tuttavia tale circostanza, da sola, non costituisce, qualora mancante, condizione ostativa all'applicabilità della misura in questione, trattandosi di parametro apprezzabile in relazione ad altri elementi - quali i precedenti penali, la condotta inframuraria, la partecipazione al trattamento rieducativo - sottoposti alla valutazione del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)