Sez. 1, Sentenza n. 6910 del 09/12/1997 Cc. (dep. 23/01/1998) Rv. 209381 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Dichiarato intento del condannato di dedicarsi alla "cura dei propri interessi patrimoniali" e non ad un "lavoro socialmente utile" - Ostatività all'applicazione della predetta misura alternativa - Esclusione- Differenze rispetto alla semilibertà.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il dichiarato intento di un condannato di dedicarsi, in caso di affidamento in prova al servizio sociale, ad una "occupazione squisitamente privata e rivolta alla cura dei propri interessi patrimoniali" e non ad un lavoro definibile come "socialmente utile" non può costituire, di per sè, ostacolo alla concessione della suddetta misura alternativa alla detenzione giacché, con riguardo ad essa, a differenza che con riguardo alla semilibertà, il lavoro non va considerato come strumentale alla rieducazione ma, supponendosi giunto il processo rieducativo ad una fase molto più avanzata, va considerato soltanto come una delle occupazioni alle quali il condannato, ormai riammesso anticipatamente nel contesto sociale, potrà dedicarsi al pari di qualsiasi altro cittadino. (Nella specie, sulla base di tale principio, la S.C.ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva negato l'affidamento in prova al servizio sociale ad un soggetto condannato per concussione e violazione della legge sul finanziamento pubblico ai partiti politici).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)