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Sez. 6, Sentenza n. 7032 del 04/07/1984 Ud. (dep. 03/08/1984) Rv. 165453 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - GIUDIZIO SVOLTOSI AVANTI IL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE DELL'APPELLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165453-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - GIUDIZIO SVOLTOSI AVANTI IL GIUDICE SUPERIORE - ESCLUSIONE DELL'APPELLO - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 24 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 435 cod. proc. pen. (giudizio immediato per i reati commessi in udienza) prospettata sotto il profilo della norma - stabilendo che la sentenza pronunciata dal giudice superiore, è solo ricorribile - sia in contrasto con il principio d'uguaglianza e di inviolabilità della difesa. Invero la peculiare Sede in cui viene commesso il reato (specie in ordine alla evidenza della prova) esclude che si realizzi una ingiustificata disparità di trattamento; inoltre il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è garantito, come proiezione del diritto di difesa, dalla Costituzione, la quale assicura solo la tutela di tale diritto in ogni stato e grado del procedimento. (Conf mass n 159911 e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Pen. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)