Sez. 6, Sentenza n. 11413 del 14/06/1995 Ud. (dep. 25/11/1995) Rv. 203643 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - Concorso di reati - Esclusione - Criterio di specialità - Applicabilità - Casi.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
Il delitto previsto dall'art. 74 DPR n. 309/1990 costituisce norma speciale rispetto all'art. 416 cod. pen., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - a) vincolo tendenzialmente permanente o comunque stabile; b) indeterminatezza del programma criminoso; c) esistenza di una struttura organizzativa adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fini programmati, che devono essere quelli previsti dall'art. 73 DPR cit.. In forza del principio di specialità (art. 15 cod. pen.) la costituzione di un'associazione finalizzata al solo traffico di stupefacente non potrà essere punita a doppio titolo (ex art. 416 cod. pen. e art. 73 T.U. 309/90), mentre la costituzione di una associazione finalizzata alla commissione, sia di reati di stupefacenti che di reati diversi, potrà essere punita, oltre che dal citato art. 73, anche dall'art. 416 cod. pen., con riferimento a quell'ulteriore evento giuridico, lesivo del bene tutelato, ravvisabile nella costituzione di una seconda situazione di pericolo, autonomamente ravvisabile, con particolare riferimento a quegli elementi del reato associativo indicati sub b) e c) che, rientrando nella previsione di carattere generale, si sottraggono a quella speciale e, perciò, sfuggono, alla disposizione dell'art. 15 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)