Sez. 2, Sentenza n. 9036 del 09/02/1982 Ud. (dep. 13/10/1982) Rv. 155511 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - USO DI MEZZI DI COSTRIZIONE FISICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ADOZIONE DI FORME DI COSTRIZIONE MORALE - POSSIBILITÀ.*
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - USO DI MEZZI DI COSTRIZIONE FISICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ADOZIONE DI FORME DI COSTRIZIONE MORALE - POSSIBILITÀ.*
La costrizione nel sequestro di persona non deve necessariamente estrinsecarsi in mezzi fisici adoperati contro la volontà del soggetto passivo, ben potendo manifestarsi nella Forma della violenza morale che ricorre, pur in assenza di parole e di espliciti gesti intimidatori, in qualsiasi atteggiamento che in relazione alle particolari circostanze sia suscettibile di togliere alla persona offesa la capacità di determinarsi e di agire secondo la propria autonoma e indipendente volontà.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)