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Sez. 2, Sentenza n. 472 del 22/06/1984 Ud. (dep. 15/01/1985) Rv. 167426 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - USO DI MEZZI DI COERCIZIONE FISICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COAZIONE MORALE MEDIANTE MINACCE - IPOTIZZABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167426-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - SEQUESTRO DI PERSONA - USO DI MEZZI DI COERCIZIONE FISICA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - COAZIONE MORALE MEDIANTE MINACCE - IPOTIZZABILITÀ.*

A determinare la privazione di libertà quale elemento costitutivo del reato di sequestro di persona non occorre sempre una coercizione fisica impeditiva della libertà di movimento, ma può bastare anche una coazione morale, dovuta a serie minacce. Invero, il sequestro di persona si attua con ogni mezzo oggettivamente idoneo a impedire la libertà di locomozione e di movimento, essendo irrilevanti il grado di privazione della libertà stessa, il luogo dove è avvenuta, la durata di essa, e i mezzi usati per imporla. (Conf mass n 155511; (Conf mass n 156044; (Conf mass n 150427).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)