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Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013 (Rv. 626337 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE | Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Veridicità intrinseca delle dichiarazioni contenute nell'atto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626337-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - IN GENERE

L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico è limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza implicare l'intrinseca veridicità di esse o la loro rispondenza all'effettiva intenzione delle parti. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto estranea all'efficacia probatoria dell'atto la dichiarazione, in esso contenuta, del versamento del prezzo in cambio del bene).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)