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Sez. 2, Sentenza n. 1214 del 10/02/1997 (Rv. 502308 - 01)

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE | Forma - Atto pubblico - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502308-01

DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE

L'art. 782 cod. civ., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione diretta onde tutelare il donante, non può essere esteso, a differenza delle norme che tutelano i terzi, alla donazione indiretta perché l'arricchimento non è l'effetto tipico del negozio che le parti adottano per realizzarlo.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12, Cod. Civ. art. 782, Cod. Civ. art. 769, Cod. Civ. art. 809

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)