diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10734 del 07/02/2008 Ud. (dep. 10/03/2008) Rv. 239475 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE | Frattura del setto nasale durante una partita di calcio a gioco fermo - Applicabilità della causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239475-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI VOLONTARIE

Non ricorre la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva allorché un calciatore colpisca l'avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegni un calcio di punizione, in quanto, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il "tiro", il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto ma si palesa come una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)