Sez. 5, Sentenza n. 1951 del 02/12/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 216436 - 01
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE | Attività sportive - Illecito sportivo - Cause di giustificazione - Limiti - Fattispecie.
REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di c.d. "illecito sportivo" l'autore dell'evento lesivo che sia stato rispettoso delle regole del gioco, del dovere di lealtà nei confronti dell'avversario e dell'integrità fisica di costui non sarà perseguibile penalmente in quanto non potrà dirsi superata la soglia di "rischio consentito". Diversamente, allorché il fatto lesivo si verifichi perché il giocatore violi volontariamente le regole del gioco disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario, il fatto non potrà rientrare nella causa di giustificazione ma sarà penalmente perseguibile. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non potesse ritenersi scriminato il comportamento del giocatore di pallacanestro che aveva sferrato un pugno al giocatore avversario attingendone la mandibola destra).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)