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Sez. 1, Sentenza n. 3726 del 09/04/1991 (Rv. 471601 - 01)

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere | Assegnazione fatta dalla società al socio - Elementi rilevanti - Soggezione all'IVA.
Stato
decisa il 1991-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471601-01

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Oggetto - Cessione di beni - In genere

Ai fini dell'assoggettamento ad I.V.A., costituisce "operazione imponibile" qualsiasi assegnazione fatta dalla società al socio, anche attraverso fattispecie complesse e collegamenti negoziali, a prescindere dal tipo di titolo della cessione, sia essa a titolo gratuito o oneroso, e da quello della società, sia essa di persone o di capitali, mentre rileva esclusivamente l'effetto traslativo o costitutivo di diritti in favore dell'assegnatario, secondo l'intento perseguito dalla parti e la funzione economico sociale in concreto assegnata all'atto.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)