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Sez. 3, Sentenza n. 7880 del 20/06/1983 Ud. (dep. 05/10/1983) Rv. 160421 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - VIOLAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/160421-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - VIOLAZIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA.*

La sentenza di proscioglimento predibattimentale, di cui all'art. 421 cod. proc. pen., emessa senza l'osservanza dello Obbligo, disposto nello stesso articolo, di sentire le parti, è affetta da nullità per violazione delle norme riguardanti l'intervento e l'assistenza dell'imputato. (Conf mass n 147587; (Conf mass n 157507).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)