diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 13077 del 22/10/1987 Ud. (dep. 22/12/1987) Rv. 177312 - 01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PREVIA AUDIZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO, IN PARTICOLARE, IN CASO DI APPLICAZIONE DI AMNISTIA.*
Stato
decisa il 1987-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177312-01

ATTI PRELIMINARI AL GIUDIZIO PENALE (PREDIBATTIMENTO) - PROSCIOGLIMENTO PRIMA DEL DIBATTIMENTO (SENTENZA PREDIBATTIMENTALE) - OBBLIGO DI SENTIRE LE PARTI - PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO - PREVIA AUDIZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO, IN PARTICOLARE, IN CASO DI APPLICAZIONE DI AMNISTIA.*

Il procedimento in camera di consiglio deve osservare i diritti della difesa, da garantirsi con la previa audizione delle parti. Tale Obbligo di sentire le parti sussiste, in particolare, nel caso di applicazione dell'amnistia e, massimamente, se il provvedimento di clemenza consente la rinuncia al beneficio, potendo discendere dall'audizione dell'imputato l'espressa dichiarazione di non volerne usufruire. (V mass n 160421 e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 153, Cod. Proc. Pen. art. 421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)