Sez. 4, Sentenza n. 4843 del 26/01/1982 Ud. (dep. 11/05/1982) Rv. 153606 - 01
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - IPOTESI DI OMICIDIO COLPOSO DA SINISTRO AUTOMOBILISTICO - ESAME DELLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO IN RIFERIMENTO NON SOLO ALLA SPECIFICA IPOTESI DI COLPA CONTESTATA MA ANCHE IN RELAZIONE AD ALTRE IPOTESI DI COLPA - IMMUTAZIONE DEL FATTO - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTO - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - FATTO DIVERSO - IPOTESI VARIE - IPOTESI DI OMICIDIO COLPOSO DA SINISTRO AUTOMOBILISTICO - ESAME DELLA CONDOTTA DELL'IMPUTATO IN RIFERIMENTO NON SOLO ALLA SPECIFICA IPOTESI DI COLPA CONTESTATA MA ANCHE IN RELAZIONE AD ALTRE IPOTESI DI COLPA - IMMUTAZIONE DEL FATTO - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTO - FATTISPECIE.*
Non sussiste immutazione del fatto in violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice di merito esamini la condotta dell'imputato di omicidio colposo, nel caso di sinistro automobilistico, non solo in relazione alla specifica ipotesi di colpa contestata formalmente, ma anche in relazione ad altre ipotesi di colpa basata su elemento di fatto introdotto dall'imputato medesimo nella tematica del processo. (fattispecie in cui era stata contestata, come ipotesi di colpa la guida di veicolo in stato di sonnolenza mentre l'imputato aveva sostenuto di aver effettuato una brusca sterzata per evitare un gatto sulla carreggiata). (per l'esclusione della violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. quando sussiste la conoscenza da parte dell'imputato del fatto ritenuto in sentenza V. Mass. N. 146242). (per l'esclusione della violazione art. 477 cod. proc. pen. in caso di contestazione di colpa generica e di colpa specifica ritenuta invece in sentenza V. Mass. N. 146510. Nel caso di elemento di colpa non contestato ma ritenuto sussistente insieme a quello contestato esclude la violazione dell'art. 477 cod. proc. pen. la mass. N. 147712).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)