Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6473 del 20/03/2014 (Rv. 630675 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Imposte sui redditi - Riscossione - Contribuente tornato "in bonis" - Potere dell'amministrazione finanziaria di esercitare la pretesa tributaria nei suoi confronti - Sussistenza - Previa insinuazione del credito nel passivo fallimentare - Necessità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI
Tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell'art. 120 della legge fall., nel testo anteriore alla riforma apportatagli con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato "in bonis" per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato "in bonis" (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 legge fall.), senza che - di per sé - la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l'onere per l'amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST., Legge Falliment. art. 94, Legge Falliment. art. 120, Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)