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Sez. 5, Sentenza n. 7563 del 15/05/2003 (Rv. 563125 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI | Libero esercizio delle azioni verso il debitore - Conseguenze - Potere dell'amministrazione finanziaria di esercitare la pretesa tributaria nei confronti del contribuente tornato "in bonis" - Sussistenza - Previa insinuazione del credito tributario nel passivo fallimentare - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563125-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI

Tra gli effetti della chiusura del fallimento non è compresa la liberazione del fallito dalle obbligazioni non fatte valere o non soddisfatte nel corso della procedura fallimentare e, pertanto, ai sensi dell'art. 120 della legge fallimentare, i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore tornato "in bonis" per la parte non soddisfatta dei loro crediti, sia per capitale che per interessi. Ne consegue che l'amministrazione finanziaria può azionare il proprio credito tributario nei confronti del contribuente tornato "in bonis" (salvo che non ne sia decaduta ex art. 94 legge fall.), senza che - di per sè - la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del curatore (e del fallito) possa aver comportato l'onere per l'amministrazione di insinuarsi nel passivo del fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 120, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 120, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)