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Sez. 1, Sentenza n. 4177 del 27/10/2003 Ud. (dep. 04/02/2004) Rv. 227102 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Concorrenti nel reato - Risarcimento effettuato da uno dei correi - Estensione agli altri - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227102-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO

In tema di attenuante del risarcimento del danno, quando quest'ultimo sia stato cagionato da più persone concorrenti nel reato, la circostanza non può essere riconosciuta al singolo che non abbia contribuito all'adempimento. Ne deriva che se uno solo dei correi abbia provveduto, in modo integrale, al risarcimento stesso, l'altro concorrente, per fruire della menzionata attenuante, deve almeno dimostrare la sua concreta, tempestiva, volontà di riparazione del danno cagionato, non più direttamente verso la parte lesa - che non ha più titolo a ricevere altro - ma indirettamente, provando di avere, prima del giudizio, rimborsato al complice più diligente la propria quota.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)