Sez. U, Sentenza n. 10825 del 03/11/1993 (Rv. 484142 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Limiti - Distanze minime | Controversie - Problema di giurisdizione del giudice ordinario e di ammissibilità del relativo regolamento - Improponibilità - Qualità di concessionari del pubblico servizio farmaceutico propria dei litiganti e necessità dell'accertamento della legittimità del provvedimento di trasferimento di una delle farmacie - Influenza - Esclusione.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Servizio farmaceutico - Apertura della farmacia - Limiti - Distanze minime
Nella controversia fra privati, avente ad oggetto l'osservanza della distanza minima fra farmacie, non può porsi un problema di giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del regolamento preventivo diretto a sollevare la relativa questione, senza che rilevi in contrario la qualità di concessionari del pubblico servizio farmaceutico, propria di entrambi i litiganti, né la necessità che il giudice abbia, ai fini della risoluzione della controversia, di un esame, da compiere in via meramente incidentale, della legittimità del provvedimento amministrativo concernente il trasferimento della sede di una delle farmacie.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)