Sez. U, Ordinanza n. 6485 del 06/05/2002 (Rv. 554165 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Controversia tra privati di risarcimento del danno da concorrenza sleale - Ammissibilità del regolamento - Esclusione - Fondamento - Qualità di concessionario di pubblico servizio di trasporto propria dei litiganti - Influenza - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La controversia tra privati, avente ad oggetto il risarcimento del danno preteso dal concessionario di un pubblico servizio di trasporto e derivante dall'attività concorrenziale svolta da altro concessionario del medesimo pubblico servizio, non involge alcuna delle questioni di giurisdizione indicate dall'art. 37 cod. proc. civ. con riferimento, segnatamente, al difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione; è pertanto inammissibile il regolamento preventivo diretto a sollevare la relativa questione, senza che rilevi in senso contrario la qualità di concessionario di pubblico servizio di trasporto, propria di entrambi i litiganti, di tale qualità venendo in considerazione nella predetta controversia, non il rapporto intrattenuto dal concessionario con la pubblica amministrazione, ma quello svolto nei confronti dei terzi, esprimentesi nell'esercizio dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)