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Sez. 1, Sentenza n. 17044 del 11/08/2016 (Rv. 641045 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Pagamenti relativi a rapporti di durata a prestazioni corrispettive - Revocatoria - Ammissibilità - Fondamento - Corrispettivo di una prestazione ricevuta dal "solvens" ovvero rapporto in corso alla data del pagamento - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2016-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641045-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE

Qualsiasi pagamento, ancorché relativo a rapporti di durata a prestazioni corrispettive, è soggetto a revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. (nel testo anteriore al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella l. n. 80 del 2005), in considerazione della natura cosiddetta indennitaria di detta azione, per la quale il pregiudizio che la giustifica è in "re ipsa" e consiste nella lesione della "par condicio creditorum", onde è irrilevante che il pagamento oggetto di revoca costituisca il corrispettivo di una prestazione ricevuta dal "solvens", ovvero il fatto che il rapporto sia ancora in corso alla data del pagamento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)