Sez. U, Sentenza n. 1790 del 09/06/1972 (Rv. 358765 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - BENI ESISTENTI IN ITALIA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - NECESSITA DELL'ECCEZIONE DELLO STRANIERO - MANCANZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE ITALIANA - BENI ESISTENTI IN ITALIA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DELLO STRANIERO - RILEVABILITA D'UFFICIO - LIMITI - NECESSITA DELL'ECCEZIONE DELLO STRANIERO - MANCANZA - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA PER CARENZA DEL PRESUPPOSTO.*
Il regolamento preventivo di giurisdizione puo essere chiesto da ciascuna delle parti in quanto esista e debba essere quindi risolta una questione di giurisdizione di cui all'art 37 cod proc civ, cioe in quanto si verifichi una delle situazioni contemplate nel detto articolo. Relativamente alla giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero, l'art 37 stabilisce che il difetto di giurisdizione e rilevato di ufficio in qualunque stato o grado del processo se la causa ha per oggetto beni immobili situati all'estero e, in ogni altro caso, se il convenuto straniero e contumace; ma se, invece, il convenuto stesso e costituito, il difetto di giurisdizione puo essere rilevato soltanto da lui, sempreche egli non abbia accettato espressamente o tacitamente la giurisdizione italiana. Ne discende che - ove la causa non abbia per oggetto beni immobili situati all'estero, ed il convenuto straniero sia costituito - il difetto di giurisdizione del giudice italiano e configurato come un'eccezione processuale di cui il convenuto medesimo ha la esclusiva disponibilita; con l'ulteriore conseguenza che ove egli non abbia ritualmente proposto tale eccezione (e sempreche il giudice non abbia, contro la norma anzidetta, negato di ufficio la propria giurisdizione), non si puo ritenere esistente una questione di giurisdizione della quale l'altra parte possa chiedere la risoluzione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. In tal caso la istanza di regolamento preventivo va dichiarata inammissibile per Mancanza del suo necessario presupposto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)